Art. 2.
(Adempimenti a carico del datore di lavoro).

      1. Il datore di lavoro comunica l'avvenuta assunzione del personale di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dall'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
      2. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 deve essere stipulata una polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte, con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
      3. Il datore di lavoro è tenuto a osservare la normativa vigente sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
      4. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale in agricoltura è

 

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determinata in base ai contratti collettivi provinciali integrativi di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.
      5. Sulla retribuzione corrisposta al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento, riducibile ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale contributo è da versare in soluzione unica entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
      6. Le retribuzioni per lavoro occasionale in agricoltura per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 non sono soggette a ritenute ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive.
      7. Le retribuzioni per lavoro occasionale in agricoltura per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sono soggette a ritenute ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento dell'aliquota corrente per il periodo d'imposta di riferimento e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive.
      8. Il datore di lavoro per i lavori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 salvo quanto previsto dalla presente legge, è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti delle pubbliche amministrazioni.